L’attività dell’autotrasporto merci su strada, sia che venga svolta in regime di conto proprio che per conto di terzi, vede nella gestione del personale le difficoltà più complesse. Ne abbiamo parlato con la blogger Tiziana Luce Scarlino, esperta del settore automotive e dei servizi di trasporto su strada per conto terzi.
Questo non solo per gli accordi previsti dal CCNL, ma anche nell’applicazione delle norme sull’impiego della disciplina dei tempi di guida, riposo ed interruzioni in capo agli autisti professionisti.
Infatti, la categoria professionale degli autisti, è oggi sicuramente chiamata ad essere più formata e preparata per quanto concerne la guida. Questo giustifica quella particolare attenzione che il legislatore comunitario ha determinato in funzione dell’esigenza di regolamentare in maniera specifica i limiti temporali di lavoro/guida, ma soprattutto al fine di garantire una maggior sicurezza stradale per gli operatori che quotidianamente svolgono attività su strada.
Panoramica alla normativa italiana
Le norme relative al trasporto stradale di persone e cose, vengono emanate dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale e dell’Intermodalità, che fa capo al Ministero dei Trasporti. A queste norme sono soggette tutte le imprese che si occupano del trasporto professionale sia di merci che di persone.
Al fine di avere una panoramica delle leggi nazionali in tema di autotrasporto di merci su strada, è necessario precisare che l’autotrasporto di merci (anche definito di cose) e di viaggiatori (o di persone) viene disciplinato in prima battuta dal Codice Civile, il quale stabilisce nel dettaglio diritti, doveri e responsabilità delle figure coinvolte nel contratto di trasporto.
Le norme di cui al codice civile vengono integrate con varie fonti, quali Decreti legislativi e Decreti Legge e successive modificazioni, di seguito esplicati.
Innanzi tutto non può non citarsi il D. Lgs. 298/74, ed il rispettivo regolamento – D.P.R. n. 783/77. Invero, l’autotrasporto di merci è stato regolamentato in maniera puntuale e specifica, stabilendo i requisiti per l’accesso al mercato, costituendo l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplinando il trasporto cose in conto proprio e fissando un tariffario vincolante, anche definite come tariffe a forcella, per la determinazione del prezzo.
Neò 2000 è entrato in vigore il D.Lgs. 395/2000, in attuazione della direttiva n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, con la quale venivano definiti nello specifico i requisiti indispensabili per lo svolgimento della professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori nonchè i relativi casi di perdita dei requisiti.
Ancora, il D. Lgs. 286/2005, ha attuato una vera e propria riforma dell’autotrasporto verso la c.d. liberalizzazione regolata. Nel senso che sono state abolite le tariffe a forcella e consequenzialmente si è attuata un’apertura del mercato.
Ebbene, le tariffe del trasporto vengono oggi concordate liberamente seppur con alcune regolamentazioni relativamente al prezzo del carburante, stabilendo quindi anche la precisa definizione degli elementi del contratto di trasporto.
Il medesimo decreto ha poi definito le responsabilità del proprietario della merce e l’avvento di una nuova figura professionale che si è affacciata nel settore dell’autotrasporto: vale a dire quella del caricatore.
Da ultimo, la Legge Finanziaria del 2008, si è fatto un grande passo avanti in tema di sicurezza e qualità del servizio, di fatti, attraverso la legge summenzionata sono state imposte maggiori restrizioni all’accesso al mercato dell’autotrasporto. Per completezza espositiva occorre citare una fonte sovranazionale, vale a dire il regolamento europeo 1071/2009/CE (e relativo D.D. 291/2011), il quale ha introdotto nuovi obblighi allo scopo di raggiungere un mercato interno europeo contraddistinto da: condizioni equanimi di concorrenza, interesse dell’economia e della sicurezza stradale.