Quando si parla di associazione si intende un ente senza scopo di lucro formato da un gruppo di persone accomunate da uno scopo comune di natura ideale. Ce lo spiega il Team di Eleno Mazzotta sul suo blog (credits: Eleno Mazzotta Federaziende) Il termine associazione appare soprattutto nel linguaggio giuridico ed infatti un’associazione di qualunque genere può nascere solo se regolata da un Codice Civile. Associazioni, fondazioni e comitati trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 18 della costituzione italiana che afferma il seguente:
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
Secondo quanto scritto nell’articolo 18 della Costituzione, un’associazione può esistere se vi è uno scopo comune di carattere non economico. Ognuno è libero di costituire un’associazione, di partecipare ad un’associazione e di abbandonare un’associazione. Ad un’associazione si può aderire come soci quindi come persone che sono direttamente coinvolte nella realizzazione delle diverse attività. Un’associazione può essere riconosciuta e non riconosciuta: nel caso in cui un’associazione decida di acquisire una personalità giuridica privata allora può diventare un associazione “riconosciuta”. Quando un’associazione è riconosciuta, i fondatori e gli amministratori non rispondono economicamente alle obbligazioni dell’associazioni perché l’associazione ha una sua personalità giuridica distinta. Un’associazione non riconosciuta al contrario, è priva di una personalità giuridica e dunque le responsabilità ricadono sui fondatori e amministratori dell’associazione. Come si costituisce un’associazione? Continua a leggere (credits: Eleno Mazzotta) È possibile costituire un’associazione per atto pubblico, scrittura privata, scrittura privata registrata e scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione devono contenere i seguenti elementi: nome dell’ente, indicazione dello scopo, entità del patrimonio, la sede sociale, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
Nel caso in cui un’associazione voglia esercitare un’attività commerciale è necessario iscriversi al REA, Repertorio Economico Amministrativo, presso la camera di commercio e richiedere la partita IVA. I membri che compongono l’associazione vengono nominati amministratori ed in quanto tali devono svolgere precisi compiti e sono i responsabili dell’ente a meno che l’associazione non sia riconosciuta.